Cronaca
NESSUNA ANALOGIA PER LA SENTENZA CEDU CHE DEFINI’ IL CASO CONTRADA La sentenza n. 36505/2018 depositata lo scorso 30 luglio ha preso posizione in ordine alla effettiva efficacia dei principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo (di seguito Corte EDU) nella nota Sentenza del 14.04.2015 per il caso Contrada contro Italia. In particolare, la Suprema Corte è intervenuta nel ricorso proposto da un imputato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, il quale aveva proposto incidente di esecuzione innanzi alla Corte d’Appello di Palermo finalizzato ad ottenere la revoca della sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte, a mezzo della quale gli era stata inflitta la pena detentiva di sei anni e otto mesi. Alla base dell’incidente di esecuzione venivano posti i principi espressi dalla Corte EDU nella richiamata e ben nota sentenza, in forza della quale, per come si era pronunciata la Corte di Strasburgo, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era frutto di un'evoluzione giurisprudenziale (fatto coincidere con la sentenza delle Sezioni unite "Demitry" del 1994) non ancora consolidata all'epoca dei fatti (1979-1988) e che la non sufficiente chiarezza del delitto impediva al ricorrente di conoscere la pena che rischiava. Di qui l'obbligo per l'Italia - condannata per violazione dell'articolo 7 della CEDU sulla legalità della pena - di cancellare con incidente di esecuzione la sentenza definitiva. A fronte di tali deduzioni, tuttavia, la Corte di Appello di Palermo aveva rigettato la richiesta del provvedimento revocatorio, in quanto, secondo i Giudici, la Corte EDU non aveva affermato un principio di carattere di generale cui l’Italia doveva “sempre” uniformarsi. L’imputato ricorreva quindi per la cassazione dell’ordinanza de qua, deducendo che la decisione censurata si fondava su di una lettura disarmonica dei rapporti tra pronunce espresse dalla Corte EDU e l’ordinamento italiano, così come disciplinati dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. La disarmonia discendeva dal fatto che il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che la Corte EDU, nel caso Contrada, aveva operato una valutazione oggettiva della vicenda processuale sottostante, collegata al solo dato temporale della perpetrazione della condotta illecita, tenuto conto del momento storico in cui la condotta concorsuale si era concretizzata. Tenuto conto di tali parametri non poteva dubitarsi della piena sovrapponibilità delle condotte delittuose descritte nelle due vicende criminose, tenuto conto del fatto che, in entrambi i casi, i comportamenti criminosi si erano concretizzati prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sentenza n. 33478 del 12.07.2005 Mannino). La Corte di Cassazione non è, tuttavia, dello stesso avviso, e difatti nel ritenere infondato il ricorso ha escluso la portata generale di quanto affermato a Strasburgo precisando che l'annullamento della sentenza è il risultato dell'applicazione dell'articolo 46 della CEDU in base al quale vige l’obbligo, a carico dello Stato e dei Giudici Italiani, di conformarsi alle decisioni della Corte europea. Ciò nonostante, la Suprema Corte ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 46 CEDU, impone al giudice nazionale di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU limitatamente al caso di cui si controverte, i cui effetti si estendono sia allo Stato sia alle altre parti coinvolte dalla decisione che tale violazione ha censurato. Tali conclusioni hanno imposto alla Corte di affermare che i principi affermati nella decisione Contrada non possono essere esportati al di fuori della vicenda processuale tipica, anche perché in contrasto col nostro sistema penale. La decisione di Strasburgo partiva, infatti, dall'assunto che il reato in questione fosse di origine giurisprudenziale. Un'affermazione che, per la Cassazione, si pone in termini problematici rispetto al modello di legalità formale al quale è ispirato il nostro sistema penale, in cui non solo non è ammissibile alcun reato di "origine giurisprudenziale", ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività. Tali profili di problematicità appaiono accentuati dal fatto che il modello di punibilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso prefigurato dalle Sezioni Unite e richiamato dalla Corte EDU non consente dubbi sulle ragioni che legittimano l’applicazione dell’istituto concorsuale in esame. Occorre infatti considerare che le Sezioni Unite non hanno creato una nuova fattispecie incriminatrice, ma si sono limitate a fornire una ricostruzione sistematica e armonica con il nostro ordinamento, ribadendo che la responsabilità penale, per il contributo fornito dal concorrente esterno a un’associazione di tipo mafioso trae origine dalla consapevolezza di contribuire con il proprio apporto a un'attività illecita svolta in forma associata, di cui conosce obiettivi e struttura, pur senza aderirvi. @Produzione Riservata Studio Legale CiminoCORTE EDU: CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA
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